Istruzione Parentale
I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniore un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa
il possesso della “capacita tecnica o economica“ per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza.
A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , art. 111
Decreto Legislativo 25 aprile 2005, n. 76 , art. 1, comma 4
ISTRUZIONI OPERATIVE
1) la scelta di effettuare l’istruzione familiare può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno scolastico e va ripetuta ogni anno;
2) la comunicazione di tale scelta va inoltrata alla scuola cui l’alunno avrebbe dovuto iscriversi in relazione alla sua residenza o in coerenza con il tipo di studi secondari di II grado prescelti;
3) dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola “vigilante” sull’adempimento dell’obbligo e invia apposita comunicazione al Comune;
4) i familiari ogni anno sottopongono il proprio figlio all’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria;
5) nel caso gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicarne gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
Allegati: